- I soci, in ragione della loro appartenenza all’Associazione e dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dall’ A.S.I.G.C., dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell’attività agonistica, nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico.
- Le controversie tra i soggetti di cui al punto 1 o tra gli stessi e l’A.S.I.G.C., sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente ad un lodo arbitrale pronunciato secondo diritto da un organo arbitrale nominato ai sensi dello Statuto e dei regolamenti vigenti.
- Ogni comportamento contrastante con gli obblighi di cui al punto 2, ovvero volto ad eludere il vincolo di giustizia, comporta l’irrogazione della radiazione dell’associato, con immediata decadenza di tutti i pregressi titoli da lui acquisiti nell’ambito dell’Associazione.